Che la Regione
Abruzzo non abbia rilasciato il proprio parere sul progetto di Ombrina
mare non dovrebbe sorprendere nessuno. Nel luglio dello scorso anno
avevo osservato come la Regione Abruzzo non rilasci pareri almeno dal
2008. Che la Regione sostenga, però, che il Ministero dell’ambiente non
le abbia mai formalmente chiesto di esprimersi su Ombrina mare sorprende
e non poco. Vien da pensare: vuoi vedere che è dal 2008 che il
Ministero non si cura di sapere cosa pensi la Regione sui progetti
sottoposti a valutazione di impatto ambientale?
Ma se così fosse, nessun problema: ci sarebbe un motivo in più per ricorrere al Tar contro il decreto VIA una volta adottato.
Nell’assemblea
pubblica organizzata dal WWF e tenutasi qualche giorno fa a Chieti il
Presidente Chiodi si è impegnato pubblicamente a far di tutto per
fermare il progetto della Medoilgas: parlare con quelli del Ministero,
impugnare il Decreto VIA dinanzi al Tar, sostenere la presentazione di
un progetto di legge che inasprisca i divieti per le attività
petrolifere in mare, fino a portarli dalle attuali 12 miglia marine a 100/150 miglia (ed io che credevo che la sovranità dello Stato si arrestasse alle 12 miglia marine…).
Si apprende oggi
dalla stampa che il Presidente Chiodi si è recato ieri presso il
Ministero dello sviluppo economico e che in quella sede il Ministero ha
acquisito il parere negativo della Regione. Un parere – si legge sui
quotidiani – di cui il Ministero terrà senz’altro conto. Tanto da aver
deciso di riaprire il procedimento e di approfondire la questione.
Ora, delle due l’una: o si pecca di ingenuità o si è fin troppo avveduti.
A fronte di una
richiesta di parere da parte del Ministero, la Regione può assumere tre
diverse posizioni: rilasciare un parere positivo, rilasciare un parere
negativo, far finta di niente. In ogni caso, e cioè quale che sia la
posizione assunta, il Ministero può comunque adottare il Decreto VIA. Il
parere è infatti obbligatorio, ma non vincolante. Ma obbligatorio qui
vuol dire: il Ministero deve comunque richiederlo. Dunque, le cose
starebbero diversamente se – come sostiene la Regione – il Ministero non
le avesse mai chiesto di esprimersi sul progetto di Ombrina mare. In
questo caso il procedimento sarebbe illegittimo. E se la Regione avesse
proposto ricorso al Tar avrebbe avuto ottime probabilità di vincere quel
ricorso.
Vero è che la
legge sul procedimento amministrativo stabilisce che non sia
“annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul
procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata
del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. E però è
altrettanto vero che, se la Regione avesse dimostrato davanti al Tar che
il suo parere non fosse “privo di sostanza”, il Tar avrebbe accolto il
ricorso e, quindi, annullato il Decreto. Un conto, infatti, è il mancato
rilascio di un parere che non modifica nella sostanza l’esito del
procedimento e che, pertanto, si riassume in una mera irregolarità dello
stesso; un conto è il mancato rilascio di un parere che può modificare
l’esito del procedimento e che, pertanto, costituisce motivo di
invalidità dell’atto.
Ora, se il
Ministero ha ritenuto di riaprire il procedimento sulla base del parere
acquisito ieri dalla Regione, procedendo ad una nuova istruttoria, vuol
dire che con il suo parere la Regione è stata in condizione di apportare
qualche elemento di novità al procedimento: il suo parere potrebbe potenzialmente modificare il giudizio espresso nel Decreto VIA.
Ma se questo è
vero, è, allora, altrettanto vero che vincere un ricorso davanti al Tar
sarebbe stato per la Regione un gioco da ragazzi. Con il parere reso
ieri, invece, la Regione ha finito ingenuamente per sanare
l’illegittimità del procedimento. Il termine previsto dalla legge non è
perentorio: l’importante è che esso sia arrivato (meglio detto: che sia
stato richiesto) entro la conclusione del procedimento, ossia prima che
il Decreto sia formalmente adottato.
A meno che, si
intende, non si debba pensare che la richiesta del Ministero sia
effettivamente pervenuta in Regione e che aver deciso di rendere
tardivamente il parere sia stato solo un modo per evitare il giudizio
dinanzi al Tar. Giacché: qualora il Ministero avesse davvero richiesto
il parere alla Regione e la Regione per sua negligenza non l’avesse
rilasciato, cosa si sarebbe potuto mai sostenere nel ricorso?
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