venerdì 8 marzo 2013

Ombrina mare e il parere negativo della Regione

Che la Regione Abruzzo non abbia rilasciato il proprio parere sul progetto di Ombrina mare non dovrebbe sorprendere nessuno. Nel luglio dello scorso anno avevo osservato come la Regione Abruzzo non rilasci pareri almeno dal 2008. Che la Regione sostenga, però, che il Ministero dell’ambiente non le abbia mai formalmente chiesto di esprimersi su Ombrina mare sorprende e non poco. Vien da pensare: vuoi vedere che è dal 2008 che il Ministero non si cura di sapere cosa pensi la Regione sui progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale?
Ma se così fosse, nessun problema: ci sarebbe un motivo in più per ricorrere al Tar contro il decreto VIA una volta adottato.
Nell’assemblea pubblica organizzata dal WWF e tenutasi qualche giorno fa a Chieti il Presidente Chiodi si è impegnato pubblicamente a far di tutto per fermare il progetto della Medoilgas: parlare con quelli del Ministero, impugnare il Decreto VIA dinanzi al Tar, sostenere la presentazione di un progetto di legge che inasprisca i divieti per le attività petrolifere in mare, fino a portarli dalle attuali 12 miglia marine a 100/150 miglia (ed io che credevo che la sovranità dello Stato si arrestasse alle 12 miglia marine…).
Si apprende oggi dalla stampa che il Presidente Chiodi si è recato ieri presso il Ministero dello sviluppo economico e che in quella sede il Ministero ha acquisito il parere negativo della Regione. Un parere – si legge sui quotidiani – di cui il Ministero terrà senz’altro conto. Tanto da aver deciso di riaprire il procedimento e di approfondire la questione.
Ora, delle due l’una: o si pecca di ingenuità o si è fin troppo avveduti.
A fronte di una richiesta di parere da parte del Ministero, la Regione può assumere tre diverse posizioni: rilasciare un parere positivo, rilasciare un parere negativo, far finta di niente. In ogni caso, e cioè quale che sia la posizione assunta, il Ministero può comunque adottare il Decreto VIA. Il parere è infatti obbligatorio, ma non vincolante. Ma obbligatorio qui vuol dire: il Ministero deve comunque richiederlo. Dunque, le cose starebbero diversamente se – come sostiene la Regione – il Ministero non le avesse mai chiesto di esprimersi sul progetto di Ombrina mare. In questo caso il procedimento sarebbe illegittimo. E se la Regione avesse proposto ricorso al Tar avrebbe avuto ottime probabilità di vincere quel ricorso.
Vero è che la legge sul procedimento amministrativo stabilisce che non sia “annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. E però è altrettanto vero che, se la Regione avesse dimostrato davanti al Tar che il suo parere non fosse “privo di sostanza”, il Tar avrebbe accolto il ricorso e, quindi, annullato il Decreto. Un conto, infatti, è il mancato rilascio di un parere che non modifica nella sostanza l’esito del procedimento e che, pertanto, si riassume in una mera irregolarità dello stesso; un conto è il mancato rilascio di un parere che può modificare l’esito del procedimento e che, pertanto, costituisce motivo di invalidità dell’atto.
Ora, se il Ministero ha ritenuto di riaprire il procedimento sulla base del parere acquisito ieri dalla Regione, procedendo ad una nuova istruttoria, vuol dire che con il suo parere la Regione è stata in condizione di apportare qualche elemento di novità al procedimento: il suo parere potrebbe potenzialmente modificare il giudizio espresso nel Decreto VIA.
Ma se questo è vero, è, allora, altrettanto vero che vincere un ricorso davanti al Tar sarebbe stato per la Regione un gioco da ragazzi. Con il parere reso ieri, invece, la Regione ha finito ingenuamente per sanare l’illegittimità del procedimento. Il termine previsto dalla legge non è perentorio: l’importante è che esso sia arrivato (meglio detto: che sia stato richiesto) entro la conclusione del procedimento, ossia prima che il Decreto sia formalmente adottato.
A meno che, si intende, non si debba pensare che la richiesta del Ministero sia effettivamente pervenuta in Regione e che aver deciso di rendere tardivamente il parere sia stato solo un modo per evitare il giudizio dinanzi al Tar. Giacché: qualora il Ministero avesse davvero richiesto il parere alla Regione e la Regione per sua negligenza non l’avesse rilasciato, cosa si sarebbe potuto mai sostenere nel ricorso?

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