Riceviamo da Enzo Di Salvatore
Cari amici,
vi comunico che nella riunione del Governo di questa mattina è stata deliberata l'impugnazione della legge Regione Abruzzo n. 28 del 19 giugno 2012 recante “Modifiche alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità) ed integrazione alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale)”. Nel comunicato si legge: "in quanto contiene disposizioni in materia di localizzazione e realizzazione di gasdotti ed altri impianti energetici in zone sismiche che violano i principi statali di coordinamento tra l’istituzione regionale e quella statale nella materia, a legislazione concorrente, della produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica"
vi comunico che nella riunione del Governo di questa mattina è stata deliberata l'impugnazione della legge Regione Abruzzo n. 28 del 19 giugno 2012 recante “Modifiche alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità) ed integrazione alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale)”. Nel comunicato si legge: "in quanto contiene disposizioni in materia di localizzazione e realizzazione di gasdotti ed altri impianti energetici in zone sismiche che violano i principi statali di coordinamento tra l’istituzione regionale e quella statale nella materia, a legislazione concorrente, della produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica"
La legge stabilisce quanto segue (prestate attenzione alle parole sottolineate e in neretto):
«Art.1bis
(Competenza della Regione nell'ambito della localizzazione di opere di interesse statale)
1. Al fine di assicurare il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell’art. 1 nel
rilascio, da parte della Regione Abruzzo, dell’intesa ai sensi del comma
5 dell'art. 52 quinquies del DPR 8.6.2001, n.
327, come integrato dal D.Lgs. 27.12.2004, n. 330, la localizzazione e
la realizzazione di oleodotti e gasdotti che abbiano diametro superiore o
uguale a 800 millimetri e lunghezza superiore a 40 km e di impianti
termoelettrici e di compressione a gas naturale connessi agli stessi, è
incompatibile nelle aree di cui alla lettera d), del comma 2, dell'art. 1.
Per la
localizzazione e la realizzazione delle opere di cui al comma 1,
ricadenti nelle aree di cui alla lettera d), del comma 2, dell'art. 1, la Regione nega l'intesa con lo Stato e si applicano le procedure di cui al comma 6, dell'art. 52 quinquies del DPR 8.6.2001, n. 327.
3. La Regione nega, altresì, l'intesa
qualora si tratti di opere in contrasto con il Piano regionale di
Tutela della Qualità dell'Aria, approvato con delibera del Consiglio
regionale n. 79/4 del 25.9.2007.
Una previsione analoga è stata inserita anche nella legge approvata l'altro ieri dal Consiglio regionale della Basilicata.
A questo punto mi pare che i dubbi di legittimità costituzionale che ho nutrito iniziano a farsi sempre più fondati...
Enzo Di Salvatore
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